La Delibera 385/2025 (scarica) impone l’installazione/attivazione del Controllore Centrale di Impianto (CCI) con la funzione PF2 su tutti gli impianti eolici e fotovoltaici in MT ≥ 100 kW. Le date per essere conformi (obbligo) sono diverse — e più tardive — rispetto alle finestre entro le quali si ottiene il contributo forfetario pieno o ridotto.

Leggi questo articolo: è strutturato per darti tutto ciò che serve — definizioni, scadenze precise, funzionamento operativo, responsabilità degli attori, impatto economico e checklist operativa.

ATTENZIONE: decisioni tecniche e scadenze che sembrano simili nascondono effetti economici molto diversi: rispettare l’obbligo evita sanzioni, ma adeguarsi prima conviene (il contributo decresce fino ad azzerarsi). Qui trovi la guida pratica e normativa per non perdere soldi (e per non rischiare sospensioni degli incentivi).

Che cosa è obbligatorio
La Delibera verifica le modifiche proposte a Terna per l’Allegato A.72 (procedura RIGEDI – scarica) e impone che tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici connessi in media tensione e con potenza ≥ 100 kW adottino il CCI con la funzione PF2 (“Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO”). Per alcuni impianti (es. quelli già dotati di CCI nel punto di consegna) l’attivazione è prevalentemente software; in altri casi può rendersi necessaria la sostituzione di inverter non pilotabili.

 

1) Chi è interessato — definizioni operative (nuovi vs esistenti)
La Delibera distingue in modo puntuale tra “impianti esistenti” e “impianti nuovi” per ciascuna classe di potenza; la definizione conta per capire quali scadenze si applicano:

  • P ≥ 1 MW — “esistenti” = richiesta di connessione presentata alla data di entrata in vigore e impianti entrati in esercizio entro 28/02/2026; i nuovi devono avere PF2 attiva alla connessione.
  • 500 kW ≤ P < 1 MW — “esistenti” = richiesta di connessione presentata alla data di entrata in vigore ed entrati in esercizio entro 28/02/2027; i nuovi con PF2 attiva alla connessione.
  • 100 kW ≤ P < 500 kW — “esistenti” = richiesta di connessione presentata entro 31/10/2025 ed entrati in esercizio entro 31/03/2027; per i nuovi PF2 alla connessione.

Questa distinzione è pratica: definisce chi rientra automaticamente nell’obbligo di retrofit (esistenti) e chi invece deve rispettare i requisiti già in fase di connessione.

 

2) Cosa sono CCI e PF2 — concetto tecnico (breve ma preciso)

  • CCI (Controllore Centrale di Impianto): dispositivo normato dalla Norma CEI 0-16 (Allegati O e T) che consente il controllo coordinato dell’impianto (misure in real-time, comandi di modulazione/distacco, logging).
  • PF2: funzione del CCI che permette la limitazione della potenza attiva su comando esterno (DSO/Terna). È ora obbligatoria per i CCI degli impianti ricompresi nel perimetro della deliberazione. L’implementazione è spesso software quando il CCI è già presente; la necessità di sostituire inverter riguarda solo inverter “non pilotabili”.

Per gli impianti 100–500 kW la Delibera accetta un CCI “semplificato” per ragioni di economicità: il CEI dovrà puntualizzare come applicare CEI 0-16 a questa taglia entro il 31/10/2025, incluse le deroghe ammesse (es.: errore di misura superiore al 2,2% e uso di TA/TV del sistema di protezione come segnale d’ingresso).

 

3) Date obbligatorie (quando devi essere conforme)
Queste sono le date-limite normative — rispettarle evita sanzioni e la sospensione di incentivi:

  • P ≥ 1 MW (esistenti): adeguamento e comunicazione entro 28/02/2026.
  • 500 kW ≤ P < 1 MW (esistenti): adeguamento e comunicazione entro 28/02/2027.
  • 100 kW ≤ P < 500 kW (esistenti): adeguamento e comunicazione entro 31/03/2027 (cioè, CEI deve dettagliare le modalità entro 31/10/2025 e i produttori devono conformarsi).

Nota cruciale: queste date di obbligo sono più tardive delle finestre per ottenere il contributo pieno (vedi punto seguente). Se rispetti l’obbligo ma comunichi fuori dalle prime finestre contributive, eviti sanzioni ma potresti perdere gran parte del contributo.

 

4) Le finestre contributive (come funziona il meccanismo a scalare)
Il contributo forfetario è introdotto per accelerare il retrofit; viene erogato da CSEA su evidenza delle imprese distributrici e decresce in quattro finestre. I valori base provvisori e le finestre ufficiali (commi 5.6 e 5.7) sono:

  • ≥ 1 MW: – Non sono previsti contributi per l’adeguamento.
  • 500 kW ≤ P < 1 MW — base 10.000 €. Finestre per la comunicazione di avvenuto adeguamento:
    • fino al 28/02/2026 → coeff. 1,0010.000 €.
    • 01/03/2026–30/06/2026 → coeff. 0,757.500 €.
    • 01/07/2026–31/10/2026 → coeff. 0,505.000 €.
    • 01/11/2026–28/02/2027 → coeff. 0,252.500 €.
    • dopo 28/02/20270 € (nessun contributo).

 

  • 100 kW ≤ P < 500 kW — base 7.500 €. Finestre:
    • fino al 31/03/2026 → coeff. 1,007.500 €.
    • 01/04/2026–31/07/2026 → coeff. 0,755.625 €.
    • 01/08/2026–30/11/2026 → coeff. 0,503.750 €.
    • 01/12/2026–31/03/2027 → coeff. 0,251.875 €.
    • dopo 31/03/20270 €.

IMPORTANTE: i valori indicati sono provvisori/minimi — l’Autorità può quantificare definitivamente i “valori base” dopo osservazioni e dati (termine per invio dati al ARERA: 31/10/2025).

 

5) Chi paga e come viene erogato il contributo

  • I contributi e i corrispettivi ai distributori per i sopralluoghi sono posti a carico del Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali (gestito tramite CSEA). Le imprese distributrici devono dare evidenza alla CSEA dell’avvenuto versamento e dell’elenco degli impianti adeguati.
  • L’impresa distributrice eroga il contributo entro un mese dal riscontro positivo delle verifiche (verifica da remoto e, se necessaria, sopralluogo). Se il produttore viene inserito tra gli inadempienti (verifiche negative persistenti), perde il diritto al contributo.

6) Verifiche, sopralluoghi e documentazione richiesta

  • Comunicazione: il produttore invia all’impresa distributrice la comunicazione di avvenuto adeguamento allegando il nuovo regolamento di esercizio e una dichiarazione (DPR 445/00) resa da un tecnico abilitato non dipendente del produttore.
  • Verifiche: entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione il distributore verifica da remoto e può effettuare sopralluoghi a campione; per ogni sopralluogo viene riconosciuto un corrispettivo di 200 €. Se le verifiche sono positive, il contributo è erogato entro un mese. Se negative, il produttore ha tempo (almeno 2 mesi) per correggere e notificare di nuovo.

7) Casi pratici: cosa può comportare l’adeguamento

  • Solo SW: molti impianti già dotati di CCI (es. quelli soggetti a 540/2021) possono abilitare PF2 via aggiornamento software — impatto economico contenuto.
  • Sostituzione inverter: necessaria solo se l’inverter non è pilotabile; questi sono generalmente già obsoleti per nuove installazioni dopo il 2013, quindi la sostituzione è spesso prevista a prescindere dall’obbligo.
  • impianti piccoli (100–500kW): il CCI può essere “semplificato” (deroga su precisione misure) secondo le specifiche CEI che saranno pubblicate.

8) Ruoli e responsabilità — chi fa cosa

  • Produttori: installano/manutenono il CCI, attivano PF2, inviano la comunicazione di adeguamento e la dichiarazione tecnica; rispondono degli interventi correttivi in caso di verifiche negative.
  • Imprese distributrici (DSO): devono predisporre form e portali per la comunicazione (entro 30/09/2025 informano i produttori), realizzare le infrastrutture di comunicazione necessarie (entro 28/02/2026), eseguire verifiche da remoto e sopralluoghi, trasmettere liste a Terna e a CSEA/GSE. Ricevono anche la prova per ottenere l’erogazione CSEA.
  • Terna: coordina la procedura RIGEDI, riceve trimestralmente (da 31/03/2026) elenchi dalle imprese distributrici e invia relazioni semestrali ad ARERA (prima a partire dal 31/05/2026), evidenziando inadempienze.
  • GSE: sospende l’erogazione di partite economiche (incentivi/ritiri) per impianti non adeguati dopo le scadenze di obbligo; la valorizzazione dell’energia può essere soggetta a meccanismi di restituzione/penalità.

9) Conseguenze economiche e di continuità operativa (rischi concreti)

  • Perdita del contributo: comunicare oltre l’ultima finestra significa 0 €.
  • Sospensione incentivi: dopo le scadenze obbligatorie, gli impianti non adeguati possono subire sospensione delle partite economiche da parte del GSE.
  • Corrispettivo BRP: se un BRP (diverso da GSE) ha impianti non adeguati può essere tenuto a versare a Terna un corrispettivo mensile basato su energia immessa × prezzo MGP; Terna poi azzera il conguaglio post-adeguamento.
  • Disconnessione: nei casi estremi di inadempienza persistente, il gestore di rete può valutare azioni contrattuali e di disconnessione.

10) Esempi numerici veloci (per comprendere l’impatto)

  • Impianto da 600 kW: base 10.000 €. Comunicazione il 15/04/2026 (2ª finestra) → ricevi 7.500 €. Comunicazione il 10/12/2026 (4ª finestra) → 2.500 €. Comunicazione il 01/03/20270 € ma l’impianto resta comunque soggetto all’obbligo (sanzioni possibili).
  • Impianto da 300 kW: base 7.500 €. Comunicazione 20/06/2026 (2ª finestra) → 5.625 €; comunicazione 15/02/2027 (4ª finestra) → 1.875 €.

La Delibera 385/2025 introduce un obbligo necessario per la sicurezza della rete — ma apre anche una finestra economica: chi agisce prima recupera parte dei costi tramite contributi forfetari. Non confondere la scadenza dell’obbligo (più tarda) con le finestre per il contributo (più anticipate): rispettare l’obbligo salva il core-business, ma adeguarsi tempestivamente conviene.

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